LA PREVENZIONE
II Decreto Legislativo 626/94 rappresenta una svolta molto
importante sul piano culturale ed organizzativo in materia
di salute sul lavoro. Infatti la salute negli ambienti di lavoro
e in particolar modo in quelle lavorazioni "saltuarie" o
"stagionali" come la lavorazione delle olive, non è garantita
soltanto dall'applicazione di un insieme di regole dettate da normative più o meno vecchie, ma è essa stessa facente parte della pianificazione aziendale, così come la qualità del prodotto o il rispetto dei tempi di produzione. La salute
e la sicurezza costituiscono un fattore di qualità per le
aziende la cui realizzazione passa attraverso una serie di
azioni programmate che vanno dalla valutazione dei rischi,
all'adozione delle misure di tutela, alla sorveglianza
sanitaria per poi confluire in interventi di informazione e
formazione.
In termini di innovamento e aggiornamento il D.Lgs.
626/94 ha introdotto aspetti più qualitativi che quantitativi
rispetto alla precedente legislazione italiana sulla salute e
sicurezza.
Così come in materia di informazione e formazione, mette
in luce un modello interdisciplinare con compiti e doveri
propri dei vari soggetti attori della prevenzione nei luoghi
di lavoro.
Nello specifico è bene ricordare gli ex articoli 4 del DPR 547/55 e del DPR 303/56 che imponevano al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:
attuare le misure previste nei decreti
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti
fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione
disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure ed usino i mezzi di protezione.
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