SEGNALI DI AVVERTIMENTO E DI SICUREZZA
II datore di lavoro deve comunque provvedere a dotare
l'ambiente di idonei segnali di avvertimento e di sicurezza
(art. 4 lett. q. D.Lgs. 626/94).
II DPR 524/82 stabilisce che, a seconda che si tratti di
segnalazione di divieto, avvertimento o altro, la cartellonistica deve rispettare le colorazioni e le forme geometriche come riportato in tabella:
Per l'indicazione di particolari situazioni di pericolo devono essere utilizzati unicamente i segnali previsti dall'allegato II del DPR 524/82, quali ad esempio il divieto di impiego di fiamme libere
(punto 1.1 - lett. b)
segnali di avvertimento sulla presenza di sostanze corrosive o velenose
(punto 1.2 - lett. c/d)
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Qualora vengano impiegate sostanze corrosive, irritanti o tossiche, oltre all'estratto delle norme di sicurezza, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni. I recipienti contenenti prodotti pericolosi o nocivi devono portare indicazioni e contrassegni che consentano di comprendere il rischio connesso all'utilizzo di tali prodotti (art. 355 DPR 547/55) |
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I segnali di prescrizione circa l'impiego di alcuni dispositivi di protezione individuale (punto 1.3 - lett. c/e/f)
Gli addetti all'utilizzo di sostanze corrosive o velenose devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti per la difesa delle mani(guanti), degli occhi e del volto (occhiali o maschere a seconda delle sostanze impiegate), dei piedi(stivali) e delle altre parti del corpo (grembiule impermeabile)(art. 377 DPR 547/55 e dall'art. 40 all'art. 46 del D.Lgs. 626/94).
Segnali di salvataggio e informazione quali le indicazioni delle uscite di sicurezza |
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